ECO-BONUS e SISMA-BONUS al 110%: tutto sui super-incentivi

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), messo in campo il 13 Maggio dal consiglio dei ministri, getta le basi per la ripartenza dell’Italia dopo lo stop degli ultimi mesi causato dal Covid-19: una manovra da 55 miliardi.

Tra le tante misure affrontate quella di maggior importanza per il settore immobiliare ed edilizio è sicuramente quella riguardante l’aumento dell’aliquota di Ecobonus (riguardante la riqualificazione energetica) e Sismabonus (riguardante l’adeguamento sismico) al 110% per i lavori effettuati dai contribuenti tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Tuttavia bisogna specificare che non tutti gli interventi descritti nell’articolo 14 del D.L. 63/2013  garantiscono accesso alle super detrazioni del 110%, ma solamente alcuni.

Gli interventi inclusi nel decreto interessano:

  • Interventi di isolamento termico dell’esterno dell’edificio che coinvolgono almeno il 25% della superficie disperdente totale dell’edifico, ad esempio l’istallazione di cappotto termico nelle pareti esterne.

Per questo intervento la detrazione è calcolata su un ammontare delle spese massimo di € 60.000 (per i condomini si parla di € 60.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

 

  • Interventi sulle parti comuni degli edifici, nel caso di condomini, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a pompa di calore, a condensazione o a microcogenerazione.

Per questo intervento la detrazione è calcolata su un ammontare delle spese massimo di € 30.000 per il numero delle unità immobiliari presenti nel condominio.

 

  • Interventi sulle abitazioni uni-famigliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti comprendenti il riscaldamento, il raffreddamento e la fornitura di acqua calda a pompa di calore. Anche abbinati all’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

Per questo intervento la detrazione è calcolata su un ammontare delle spese massimo di € 30.000.

 

  • Interventi per l’istallazione di impianti fotovoltaici e solari e relativi sistemi di accumulo.

 

  • Interventi per l’istallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

 

  • Interventi di messa in sicurezza anti-sismica degli edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità. Gli interventi possono riguardare sia condomini sia immobili uni-famigliari.

 

In ogni caso l’accesso alla super detrazione è consentito se i lavori effettuati sull’edificio garantiscono il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile o il raggiungimento della classe energetica più alta. Per dimostrare tale cambiamento è necessario affidarsi ad un tecnico abilitato che produca un Attestato di Prestazione Energetica prima e dopo i lavori, così da comprovare l’effettivo miglioramento energetico.

Come ottenere il rimborso?

I contribuenti che avranno i requisiti per accedere alla super detrazione, potranno scegliere tre modalità per ottenere il rimborso delle spese sostenute:

  • Il contribuente sostiene le spese per gli interventi per poi recuperare il 110% della spesa in cinque quote annuali di pari importo. Per usufruire di questa modalità è necessario che il beneficiario verifichi di avere un’imposta sufficiente per sottrarre la detrazione al 110%, in caso contrario il rimborso potrebbe andare perso tutto o in parte.

 

  • Il contribuente sostiene le spese per gli interventi e successivamente cede il credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari ottenendo un immediato rimborso della spesa sostenuta.

 

  • Il contribuente può ottenere direttamente lo sconto in fattura. Ovvero la somma che corrisponde alla detrazione viene direttamente scontata dall’importo dovuto per i lavori effettuati.

 

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